pubblicità delle vendite all’incanto nelle procedure delegate


 

art. 80, c. 46, L. 27.12.2002 n. 289, modifica

art. 490, c. 3, c.p.c., già sostituito da

art. 52, c. 76, L. 28.12.2001 n. 448

 

(Con decorrenza dal 01.01.2003) il giudice dispone inoltre che l’avviso sia inserito una o piu’ volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale.

La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori di comunicazione (Roc) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata”.

 

Quanto sopra vale anche per le procedure esecutive immobiliari delegate ai notai ex art. 591-bis, c.p.c.

 

Con sentenza della Corte Cost. 26.11.2002, n. 477, e’ stato dichiarato incostituzionale l’art. 149, c.p.c., nonche’ l’art. 4, c. 3, L. 20.11.1982 n. 890, nella misura in cui si prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario  anziché  a  quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.